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Nuove regole sugli ingressi in Italia – Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il 28 marzo scorso è entrata in vigore l’Ordinanza firmata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dei Trasporti concernente le nuove regole che disciplinano gli ingressi in Italia dall’estero, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I punti principali dell’Ordinanza, consultabili anche sul sito del MAECI, sono i seguenti:

1. Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al
vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che specifichi i motivi del viaggio (salute, lavoro, necessità assoluta), come da allegato modello, e indichi il luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento, assieme ad un recapito telefonico anche mobile. Per “necessità assoluta” si intendono le ragioni indicate nella FAQ pubblicata sul sito del MAECI. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco questa documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso
in cui la documentazione non sia completa.

2. Chi arriva dall’estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (mezzi propri o appartenenti a familiari/amici, auto a noleggio, taxi o auto a noleggio con conducente).

3. La quarantena deve adesso essere fatta da chiunque entri in Italia, anche da chi entra con mezzo privato. Chi entra in Italia per lavoro può ancora utilizzare la possibilità di rimandare l’inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario.

4. Tutti coloro in ingresso dall’estero, anche con mezzi privati, devono avvisare l’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

5. L’isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall’interessato.

6. Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce a raggiungerlo (non possono venirlo a prendere, non trova una stanza d’albergo ecc.), allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione Civile Regionale, con spese a carico dell’interessato.

7. Sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.

Le disposizioni sono efficaci dal 28 marzo fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

Per ulteriori informazioni sugli spostamenti di italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia, consultare le FAQ.

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