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Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Come è noto, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, gli articoli 103 e 104 del DL 17 marzo
2020, n. 18, hanno disposto. tra l’altro, la proroga di validità dei documenti di abilitazione alla guida.

Pertanto si ritiene utile, ai fini di qualunque esigenza dei cittadini italiani all’estero, riassumere di
seguito quanto al riguardo è stato disposto dalle predette disposizioni normative, nonché da decreti e circolari
che ne hanno dato attuazione, affinché codesta Amministrazione valuti l’opportunità di tenerne informati le
Rappresentanza diplomatiche italiane.

* * *

L’art. 103, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – emanato per affrontare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio
2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione”.

Il successivo articolo 104 stabilisce che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento
e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio
resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.

 

Alla luce di tali disposizioni i termini di validità dei documenti abilitativi alla guida sono da
intendersi così prorogati

a) PATENTI DI GUIDA IN SCADENZA DAL 31 GENNAIO 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai
sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di
validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;

b) CARTE DI QUALIFICAZIONI DEL CONDUCENTE AVENTI SCADENZA DAL 23 FEBBRAIO AL 29 GIUGNO 2020,
sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 106,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell’art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30
giugno 2020;

c) CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE, IN SCADENZA DI VALIDITÀ DAL 31 GENNAIO 2020 AL 15
APRILE 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) GLI ATTESTATI RILASCIATI DALLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI AI SENSI DELL’ART. 115, COMMA 2,
LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, AI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO
SESSANTACINQUE ANNI, PER GUIDARE AUTOTRENI, ED AUTOARTICOLATI LA CUI MASSA COMPLESSIVA A
PIENO CARICO SIA SUPERIORE A 20 T, IN SCADENZA DI VALIDITÀ DAL 31 GENNAIO 2020 AL 15 APRILE 2020,
SONO PROROGATI FINO AL 15 GIUGNO 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente
di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020,
possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t,
senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

e) GLI ATTESTATI RILASCIATI DALLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI AI SENSI DELL’ART. 115, COMMA 2,
LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 AI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO
SESSANTA ANNI, PER GUIDARE AUTOBUS, AUTOCARRI, AUTOTRENI AUTOARTICOLATI, AUTOSNODATI,
ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE, IN SCADENZA DI VALIDITÀ DAL 31 GENNAIO 2020 AL 15 APRILE 2020,
SONO PROROGATI FINO AL 15 GIUGNO 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente
di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31
gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto
di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

f) GLI ATTESTATI RILASCIATI AL TERMINE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE AI SENSI DELLA
DIRETTIVA 2003/59/CE IN SCADENZA DI VALIDITÀ DAL 31 GENNAIO 2020 AL 15 APRILE 2020, SONO
PROROGATI DI VALIDITÀ FINO AL 15 GIUGNO 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

Infine, con riferimento ai CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO DI MERCI
PERICOLOSE ADR ed ai CERTIFICATI DEI CONSULENTI PER LA SICUREZZA, si fa presente che, ai sensi
dell’Accordo multilaterale M 324 – adottato in conformità con 1’1.5.1 ADR – “In deroga alle disposizioni del
primo paragrafo dell’8.2.2.8.2 ADR È ESTESA AL 30 NOVEMBRE 2020 LA VALIDITÀ DI TUTTI I CERTIFICATI DI
FORMAZIONE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE CHE SCADONO TRA
IL 1° MARZO E IL 1° NOVEMBRE 2020.”

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