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Referendum costituzionale 2020 – termine opzione voto in Italia: 28 luglio 2020

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio è stata fissata al 20 e 21 settembre la data del referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Si ricorda che il voto è un diritto tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per posta. A tal fine, si raccomanda di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso la sezione consolare dell’Ambasciata.

È possibile in alternativa, per gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta (opzione) alla sezione consolare dell’Ambasciata entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni, ovvero entro il giorno 28 luglio 2020.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

La comunicazione sull’opzione di votare in Italia può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo scaricabile anche dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dalla sezione consolare dell’Ambasciata.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

La sezione consolare dell’Ambasciata rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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