﻿{"id":1523,"date":"2016-10-13T05:05:21","date_gmt":"2016-10-12T20:05:21","guid":{"rendered":"https:\/\/ambseoul.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2016\/10\/referendum-costituzionale-2016\/"},"modified":"2016-10-13T05:05:21","modified_gmt":"2016-10-12T20:05:21","slug":"referendum-costituzionale-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambseoul.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2016\/10\/referendum-costituzionale-2016\/","title":{"rendered":"REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016. RIMBORSO DEL 75 DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA INDICAZIONI OPERATIVE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall&#8217;art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l&#8217;avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puo&#8217; essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando &#8211; per comprensibili motivi di economicita&#8217; &#8211; i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104, Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001, n. 459). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. La normativa in materia di voto all&#8217;estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita&#8217; quanto piu&#8217; possibile ravvicinata all&#8217;evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l&#8217;Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purche&#8217; la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell&#8217;istanza dell&#8217;interessato (che dovra&#8217; essere conservata dalla Sede, in conformita&#8217; a quanto disposto dall&#8217;art. 22, comma 11, del DPR 1 febbraio 2010, n. 54) sara&#8217; costituita dal biglietto aereo, dalle carte d&#8217;imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l&#8217;importo effettivamente pagato, questo dovra&#8217; essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla Compagnia aerea e\/o dall&#8217;Agenzia di viaggio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall&#8217;art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza. 1. 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