RICONOSCIMENTO CITTADINANZA PER IURE SANGUINIS
Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Il figlio minorenne di un cittadino/a italiano viene automaticamente ricunosciuto come italiano: deve solo essere registrato l’atto di nascita presso la Cancelleria Consolare, come previsto dalla legge.
Si è cittadini italiani per nascita (anche all’estero) per linea paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo per i nati dopo il 1.1.1948, o tramite rimedio giudiziale davanti alle autorità italiane).
A decorrere dal 1 gennaio 2025, tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis (per discendenza) sono soggette al pagamento della somma di € 600.00 (da corrispondere a questi uffici in KRW, sulla base del tasso di cambio fissato trimestralmente verificabile a questo link).
La tariffa non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della domanda.
N.B.: l’esame della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza si basa sull’acquisizione dei certificati originali che dovranno essere conservati agli atti e NON verranno restituiti. Ad esclusione dei certificati italiani, tutti gli atti di stato civile e i certificati devono essere apostillati/legalizzati e accompagnati da traduzione in italiano, provvista del timbro di conformità all’originale apposto dall’Ambasciata o dal Consolato d’Italia competente per il luogo in cui i documenti sono stati emessi.
La domanda può essere presentata a questa Cancelleria Consolare, previo appuntamento da concordare via email (consul.ambseoul@esteri.it) una volta approntata tutta la documentazione richiesta. La possibilità di presentare domanda a questi uffici è riservata ai soli residenti di lungo corso in Repubblica di Corea.
DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA PER IURE SANGUINIS
Si elenca di seguito la documentazione richiesta:
- Documenti del richiedente:
- Istanza di riconoscimento della cittadinanza compilata in tutte le sue parti
- Atto di nascita
- Se coniugato, atto di matrimonio ed eventuali sentenze di divorzio, nullità o annullamento del matrimonio
- Atti di nascita di figli se minorenni
- Titolo di soggiorno in Corea sel Sud (Residence Card)
- Passaporto in corso di validita’ (originale + copia)
- Documenti dell’avo italiano nato in territorio italiano (cioè del “dante causa”, colui o colei che ha dato origine al diritto alla cittadinanza):
- Atto di nascita completo di tutte le generalità (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana). Deve essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente. Se il Comune dovesse far presente che non può rilasciare l’estratto dell’atto di nascita perchè i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, l’interessato dovrà chiedere al Comune di fornire un’attestazione che certifichi che non esiste il registro; in sostituzione dell’atto di nascita, sarà in questo caso possibile presentare il Certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia locale e accompagnato dal riconoscimento da parte della Curia Vescovile competente per la Parrocchia che lo ha emesso
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato o Stati esteri di emigrazione, attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione prima della nascita dell’ascendente dell’interessato. Se il dante causa ha risieduto in Paesi diversi, è necessario presentare tale certificazione per tutti i Paesi nei quali ha risieduto
Tra i certificati appartenenti a questa categoria possono essere elencati a scopo esemplificativo il Certificato di non naturalizzazione (rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno) o il Certificato di naturalizzazione, comprovante però che che la naturalizzazione è avvenuta dopo la nascita dei suoi figli
- Atto di matrimonio ed eventuali atto di divorzio, nullità o annullamento del matrimonio o atto di morte. Se il matrimonio è stato celebrato in Italia, è necessario presentare l’estratto dell’atto di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune. Nel caso in cui di più matrimoni sarà necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del secondo matrimonio, e così via
- Atto di morte (se deceduto)
- Documenti di tutti gli ascendenti in linea retta:
- Atto di nascita, atto di matrimonio ed eventuale atto di divorzio, nullità o annullamento del matrimonio e atto di morte (se deceduti)
Note:
- Si prega di verificare su sito web del Consolato o dell’Ambasciata d’Italia competente il tipo di certificato da richiedere alle autorità locali e le procedure di legalizzazione e di traduzione previste per gli atti rilasciati in quel Paese. Per individuare il Consolato competente, consulta la pagina web “Trova il tuo Consolato” (accedi cliccando qui).
- Nel caso in cui siano presenti incongruenze nei diversi certificati a causa di errori nei nomi o nei cognomi o nelle date di nascita, tali discordanze devono essere rettificate dalla competente autorità straniera;
- Se altri familiari del richiedente hanno già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza presso un altro Consolato italiano o presso un Comune in Italia, è necessario presentare a questa Ambasciata tutta la documentazione in originale, relativa a tutti i diretti ascendenti;
- Se nella linea di trasmissione della cittadinanza fosse presente un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, hanno diritto al riconoscimento per via amministrativa solamente i figli nati dopo il 01/01/1948. I figli nati prima di questa data possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso un procedimento giudiziale in Italia.