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Quanto costa un visto e come pagare

ATTENZIONE: si ricorda che i cittadini coreani, in virtù dell’accordo bilaterale in vigore, sono esentati dal pagamento per tutte le tipologie di visto. Nessun importo è pertanto dovuto all’Ambasciata da parte di cittadini coreani.

TIPOLOGIE DI VISTO E COSTI

Per effettuare il pagamento degli importi dovuti per le domande di visto, si prega di fare riferimento alle modalità e alle coordinate bancarie indicate di seguito.

L’importo da corrispondere è legato al “Cambio Consolare Trimestrale”, che subisce variazioni all’inizio di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre). Per conoscere l’importo aggiornato da corrispondere, si prega di consultare la tabella seguente.

Diritti dovuti per il trattamento della domanda di visto Tariffa Importo da corrispondere in KRW
VISTI SCHENGEN (Tipo “C”)    
Adulti e minori di età superiore a 12 anni 90 euro 156,700 KRW
minori di età compresa tra 6 e 12 anni 45 euro   78,400 KRW
cittadini di Paesi con cui l’Unione Europea ha siglato accordi di facilitazione dei visti (per conoscere la lista dei Paesi in questione è possibile consultare il sito della Commissione Europea alla seguente pagina) 35 euro   61,000 KRW
VISTI NAZIONALI (Tipo “D”)
Visto per soggiorni di lunga durata 116 euro 201,900 KRW
Visto per studio 50 euro   87,100 KRW

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in KRW, mediante bonifico bancario o in contanti.

Nel caso si scelga di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, utilizzare le seguenti coordinate:

Banca: KEB HANA
Numero di conto: 247-910012-65105
Intestatario: Embassy of Italy

Causale: indicare cognome e nome del richiedente come riportato nel passaporto (in caratteri latini)

CASI DI GRATUITÀ

Il visto è gratuito per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:

  • cittadini coreani;
  • minori di età inferiore ai sei anni;
  • alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
  • ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica;
  • rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
  • i seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal D Lgs 30/2007:
    1. il coniuge;
    2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
    3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
    4. gli ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico e quelli del coniuge o partner (suoceri).
  • i titolari di passaporto diplomatico.