Informazioni generali
I minori non possono essere più iscritti sul passaporto dei genitori ma devono viaggiare con un proprio passaporto.
Prima di richiedere il passaporto del minore, assicurarsi di aver provveduto a registrare o richiedere la trascrizione dell’atto di nascita presso il competente Comune italiano.
Procedura per la richiesta del passaporto
Per l’emissione del passaporto serviranno (se esistente) il vecchio passaporto (originale e copia delle pagine 2-5) e solo per i minori di 12 anni due fototessere recenti uso passaporto con sfondo bianco per ogni richiedente. Per i minori dai 12 anni in su, i dati biometrici inclusa la foto verranno acquisiti direttamente da questi uffici.
All’appuntamento dovrà essere presente anche il minore.
Nel caso di smarrimento/furto del passaporto, occorre inoltre copia della denuncia di smarrimento/furto effettuata presso le autorità locali (puo’ essere presentata presso un qualsiasi posto di polizia coreano).
La tariffa per l’emissione del passaporto può essere verificata a questo link.
Per richiedere il passaporto per un minore è indispensabile che entrambi i genitori manifestino il loro assenso compilando e firmando entrambi questo documento. Manifestare il proprio assenso è necessario anche in caso di coppie non sposate, separate o divorziate e anche se i figli minori sono già titolari di passaporto individuale. Di principio, dunque, al momento della domanda dovranno essere presenti entrambi i genitori.
Alternativamente alla sottoscrizione autografa dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul modulo di domanda passaporto, è possibile firmare un “Atto di Assenso” per rilascio passaporti minori. Le disposizioni che si applicano sono le seguenti:
Se l’altro genitore è cittadino italiano o cittadino di uno Stato UE la sua presenza non è necessaria sara’ sufficiente l’atto di assenso da lui/lei firmato in originale, unitamente a una copia del suo documento di identità.
Se l’altro genitore NON è cittadino italiano o UE, non risultando applicabile la normativa italiana relativa all’autocertificazione, dovrà presentarsi all’appuntamento e firmare l’atto di assenso di fronte al personale del Consolato, che ne autenticherà la firma. In alternativa, l’atto di assenso può essere redatto presso un notaio coreano; in questo caso, l’atto notarizzato dovrà essere corredato da Apostille (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) emesse dal competente ufficio degli Affari Esteri sudcoreano. Se invece l’altro genitore si trova in Italia o a in un altro Paese all’estero, deve firmare l’atto di assenso alla presenza di un Pubblico Ufficiale in Italia oppure presso un’Ambasciata o un Consolato italiano competente.
In caso di decesso dell’altro genitore, e’ necessario portare una copia originale del certificato di morte. Se il decesso è avvenuto in un Paese diverso dalla Corea del Sud o dall’Italia, il certificato di morte deve essere presentato esclusivamente con traduzione legalizzata in italiano o in formato plurilingue.
Se non e’ possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore, l’emissione del passaporto potrà avvenire solo per ragioni che dovranno essere provate da motivazioni solide e da adeguata documentazione e a seguito di un apposito decreto emesso dal Giudice tutelare. Il Capo della Cancelleria Consolare esercita le funzioni di Giudice tutelare per i minori iscritti all’AIRE residenti nella circoscrizione di Seoul. Se invece il minore non è iscritto all’Aire, è competente il Tribunale dei Minori del Comune di residenza.