La Legge n.74 del 23/05/2025 ha modificato le modalità di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza.
In base alla nuova normativa, la cittadinanza italiana si trasmette ai minori nati all’estero se ricorre una delle condizioni di seguito elencate:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano ed è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana (si applica sia ad italiani dalla nascita che a italiani naturalizzati) e prima della data di nascita del minore;
- Almeno uno dei genitori è esclusivamente cittadino italiano (non ha altre cittadinanze);
- Almeno uno dei nonni è esclusivamente cittadino italiano (non ha / aveva altre cittadinanze);
- Il minore non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza.
Per la procedura e i documenti richiesti per registrazione della nascita, si prega di consultare la pagina corrispondente al proprio caso:
I figli nati all’estero da genitore cittadino italiano per nascita che non rientrano nei casi sopra elencati (e quindi non ottengono automaticamente la cittadinanza) possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” tramite dichiarazione appositamente resa dai genitori presso questi uffici.
Per maggiori informazioni sulla procedura e i documenti richiesti, si prega di consultare la relativa pagina.