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Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025)

I figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino italiano per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” tramite dichiarazione appositamente resa presso questi uffici.

Questa procedura non è dunque ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992);
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992);
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912);
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992).

 

Il minore che eventualmente ne benefici, non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis. Egli, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.

La dichiarazione può essere presentata entro tre anni dalla nascita del minore da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero). Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

 

La documentazione da produrre è la seguente:

  • modulo di richiesta di trascrizione di atto di nascita per beneficio di legge;
  • atto di nascita in originale, apostillato e accompagnato da traduzione in italiano certificata dall’ufficio competente (nel caso di minori con cittadinanza coreana, dovrà essere presentato il combinato dei documenti denominati Certificato di identità/기본증명서 e Certificato di stato di famiglia/가족관계증명서 emessi a nome del minore);
  • copia dei documenti di identità dell’interessato e dei genitori;
  • prova di residenza nella circoscrizione consolare.

La documentazione sopra elencata dovrà essere anticipata via email a questi uffici (consul.ambseoul@esteri.it) e presentata in originale il giorno dell’appuntamento che verrà fissato solo una volta verificata la documentazione inviata.

N.B. Norma transitoria: Per i figli minori di cittadini italiani per nascita, minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025), i genitori potranno rendere la dichiarazione di volontà secondo la procedura illustrata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029.