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Bambini nati da due genitori non coreani

Nel caso in cui entrambi i genitori del neonato fossero cittadini non sudcoreani, l’atto di nascita da trasmettere al Comune di riferimento in Italia verrà formato direttamente dall’Ambasciata d’Italia a Seoul. Prima di procedere sarà comunque necessario procedere alla registrazione della nascita presso le autorità sudcoreane. Una volta compiuto questo passo, i genitori potranno richiedere la formazione dell’atto di nascita a questi uffici.

A tal fine andrà approntata la seguente documentazione:

  • certificato di nascita in inglese rilasciato dall’ospedale;
  • verification certificate (수리증명서) emesso dalle autorità coreane, corredato da traduzione in italiano eseguita da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (non è richiesta apostille);
  • passaporto in originale e copia delle pagine con dati personali e firma di entrambi i genitori.

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.74 del 23/05/2025 , il genitore italiano dovrà inoltre presentare documentazione comprovante il verificarsi di una delle condizioni per la trasmissione automatica della cittadinanza italiana, di seguito indicate:

  1. Almeno uno dei genitori è cittadino italiano ed è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana
    • Copia del proprio estratto dell’atto di nascita;
    • Certificato storico di residenza.
      N.B. Entrambi i documenti potranno essere richiesti al comune di riferimento.
  1. Almeno uno dei genitori è esclusivamente cittadino italiano
    • Copia del proprio estratto dell’atto di nascita;
    • Certificato storico di residenza;
    • Documentazione comprovante il non possesso della cittadinanza di ogni nazione dove il genitore italiano abbia risieduto. A titolo esemplificativo: certificato di non naturalizzazione rilasciato dal paese di residenza (apostillato/legalizzato e tradotto), copia del visto e/o permesso di soggiorno per stranieri etc.
      N.B. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
  1. Almeno uno dei nonni è esclusivamente cittadino italiano
    • Copia del proprio estratto dell’atto di nascita;
    • Copia dell’estratto di nascita del/della nonno/a italiano/a del/della bambino/a;
    • Certificato storico di residenza del/della nonno/a italiano/a;
    • Documentazione comprovante il non possesso della cittadinanza di ogni nazione dove il/la nonno/a abbia risieduto. A titolo esemplificativo: certificato di non naturalizzazione rilasciato dal paese di residenza (apostillato/legalizzato e tradotto), copia del visto e/o permesso di soggiorno per stranieri etc.
      N.B. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
  1. Il minore non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza

Qualsiasi documentazione comprovante l’impossibilità di trasmettere al minore altra cittadinanza oltre a quella italiana.

 

La documentazione sopra elencata dovrà essere anticipata via email a questi uffici (consul.ambseoul@esteri.it) e presentata in originale il giorno dell’appuntamento che verrà fissato solo una volta verificata la documentazione inviata.